STANCHI DI ESSERE IMPORTUNATI DAI CALL CENTER? NASCE IL REGISTRO DELLE PUBBLICHE OPPOSIZIONI

Istituito dal Ministero dello sviluppo economico è entrato in vigore ieri

Quanti di noi hanno ricevuto una telefonata con scopo di vendita mentre facevano la doccia, erano in bagno, pranzavano, cenavano, guardavano il proprio programma tv preferito o attentamente un film? Immagino un po’ tutti. Dallo scorso lunedì 31 gennaio è entrato in vigore un registro che consente agli utenti il cui numero fisso è inserito nell’elenco telefonico, di non essere più disturbati da call center in quasi tutte le ore del giorno.

COME FUNZIONA PER I CITTADINI – Gli interessati che hanno il numero di telefono negli elenchi degli abbonati possono, iscrivendosi al RPO, “possono opporsi al trattamento delle medesime numerazioni effettuato mediante l’impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”. Ogni abbonato può chiedere al gestore del RPO che il proprio numero di telefono sia iscritto nel registro, gratuitamente “e secondo le seguenti modalità”:
– mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web https://www.registrodelleopposizioni.it/, del gestore del registro pubblico;
– l’abbonato fornisce dati anagrafici, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, e comunica la numerazione da iscrivere al registro;
– si può chiamare comunicando i medesimi dati ad un numero telefonico gratuito appositamente predisposto dal gestore del registro; c’è un risponditore automatico, che permette all’abbonato – se vuole – di ottenere comunque un’assistenza telefonica non automatizzata in caso di difficoltà o problemi di iscrizione o modifica o cancellazione dei dati;
– inviando una lettera raccomandata o fax al recapito del gestore, con allegata copia di un documento di riconoscimento;
– mediante posta elettronica.
Se l’abbonato è intestatario di più numerazioni “è possibile richiederne la contemporanea iscrizione nel registro”. L’abbonato deve ricevere sempre la conferma dell’iscrizione nel registro.
L’iscrizione al registro da parte degli abbonati preclude nei loro confronti qualsiasi trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica.
Ciascun interessato può aggiornare o modificare i propri dati o revocare la propria iscrizione al registro con le medesime modalità previste per l’iscrizione ad esso. Ogni abbonato può iscriversi o revocare l’iscrizione o iscriversi nuovamente al registro senza alcuna limitazione.
L’iscrizione dell’abbonato al registro pubblico è a tempo indeterminato e cessa solo in caso di revoca da parte dell’interessato o di decadenza (l’iscrizione decade automaticamente ogni qualvolta cambi l’intestatario o intervenga la cessazione dell’utenza). L’iscrizione dell’abbonato nel registro pubblico è riferita unicamente alla numerazione da esso indicata e ad esso intestata e non può estendersi a numerazioni intestate ad altri abbonati.
L’iscrizione al registro pubblico può avvenire senza distinzioni di orario ed anche nei giorni festivi, quanto meno con riferimento alle modalità automatizzate. Sono conservate dal gestore del registro, per dodici mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso ai sistemi di iscrizione, aggiornamento o revoca, e delle operazioni di iscrizione o di aggiornamento o di revoca dell’iscrizione al registro pubblico da parte degli abbonati, compresi gli invii di corrispondenza con i relativi allegati, secondo criteri di completezza, integrità, inalterabilità e verificabilità. Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro pubblico contro l’accesso abusivo, in modo da consentire l’accesso ad esse solo per finalità ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell’autorità giudiziaria.
Per chi non si iscrive vale il principio del “silenzio assenso”, cioè si autorizza l’attività di marketing telefonico, almeno fino a quando non ci si iscrive al registro. Però chi telefona deve dare informazioni sull’esistenza del registro e sui diritti del consumatore in materia.

COME FUNZIONA PER LE AZIENDE – Chi usa i numeri telefonici per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono, si iscrive al registro pubblico, con una domanda nella quale – fra l’altro – debbono essere comprese:
– la dichiarazione di attivazione del sistema di identificazione della linea chiamante o nel caso di affidamento a terzi del servizio di effettuazione delle chiamate o degli inoltri, l’indicazione dei dati identificativi di ogni soggetto che curerà materialmente i contatti con gli abbonati. In questo modo sappiamo chi ci chiama e perchè (vedendo il numero sul display);
– l’elenco o gli elenchi aggiornati di abbonati a disposizione del pubblico che costituiscono la fonte dei dati personali chel’operatore intende trattare.
Il gestore del RPO assegna le credenziali di autenticazione e i profili di autorizzazione all’operatore e pubblica gli estremi identificativi dell’operatore, comprensivi dei riferimenti di contatto, in un elenco consultabile sul sito web relativo al registro pubblico per un periodo non superiore a dodici mesi dall’ultima consultazione del registro.
Gli operatori tenuti a consultare il registro corrispondono al gestore del registro le tariffe di accesso. I proventi delle tariffe d’accesso servono come risorse per gestirlo.
Ogni operatore deve adeguare le proprie infrastrutture tecnologiche, destinate all’interfaccia con il registro pubblico, agli standard tecnologici e operativi stabiliti dal gestore dello stesso, previa consultazione con i principali operatori telefonici.
Chi fa telemarking ha diritto di contattare le utenze che non risultano iscritte nel RPO e rischia sanzioni se non si aggiorna sui numeri che si possono e – soprattutto – non si possono chiamare.
Anche se il consumatore non lo richiede, gli operatori, o i loro responsabili o incaricati del trattamento, al momento della chiamata, indicano con precisione agli interessati che i loro dati personali sono stati estratti dagli elenchi di abbonati, fornendo le indicazioni utili all’eventuale iscrizione dell’abbonato nel registro delle opposizioni. L’informativa può essere resa con modalità semplificate.

COME SARA’ PUBBLICIZZATO – Il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, debbono realizzare e promuovere nel primo semestre di funzionamento del registro una campagna informativa rivolta agli abbonati per favorire la piena consapevolezza dei loro diritti e delle modalità d’opposizione al trattamento di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono. Tutti gli operatori autorizzati alla fornitura di servizi telefonici accessibili al pubblico mettono a disposizione dei propri abbonati analoghi strumenti di sensibilizzazione sui loro diritti di opposizione, anche mediante inserimento di specifiche informative nei documenti di fatturazione.


(Fonte: La Stampa)
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Pubblicato da Vito Andolini

Appassionato di geopolitica e politica nazionale.

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